In una situazione di estrema incertezza e preoccupazione quale quella determinata dalla diffusione del Coronavirus (COVID-19) in diverse aree del territorio nazionale, la salute dei lavoratori rappresenta sicuramente un argomento di primaria importanza, non solo in quanto tale e per gli obblighi afferenti alla normativa di riferimento (D.Lgs 81/2008 e normative collegate), ma anche e soprattutto per esigenze di sicurezza nazionale legate al possibile estendersi del contagio. Consulenti, tecnici e medici del lavoro sono quotidianamente impegnati in prima persona, per informare e contribuire alla prevenzione all’interno delle aziende, ma i messaggi che in questi giorni si diffondono sono spesso contrastanti e generano confusione sulla corretta gestione dell’emergenza. Tralasciando chi per motivi di natura esclusivamente “commerciale!!!”, propone soluzioni al limite del ridicolo: documenti di valutazione dei rischi Coronavirus pronti per l’uso, consulenti h24, software specifici, ecc., per i quali lasciamo a chi legge le proprie considerazioni in merito (anche perché vengono poste in essere in un momento di estrema emergenza e preoccupazione per tutti!!!); vogliamo ovviamente darvi la nostra versione, in ottica di pura e semplice collaborazione e condivisione di un grave problema che è comunque presente e riguarda ognuno di noi.
L’interrogativo che va per la maggiore in questi giorni, riguarda l’obbligo di procedere ad un aggiornamento del documento di valutazione dei rischi aziendale. Su tale argomento confermiamo il nostro punto di vista (più volte esposto alle aziende che ce lo hanno richiesto), ossia che la diffusione del Coronavirus, NON RICHIEDA UN AGGIORNAMENTO DEL DVR IN TUTTE LE AZIENDE, prescindendo dalle attività realizzate, e ciò con le motivazioni e le precisazioni che andiamo a dettagliare.
Il “nuovo” Coronavirus (COVID-19) è sostanzialmente un agente biologico (classificato in classe 2 nelle 4 classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l’uomo (rif.: art. 268 e allegato XLVI d.lgs. 81/08). L’obbligo per il Datore di lavoro di valutazione quantitativa e specifica di questo agente biologico ricorre qualora l’attività lavorativa realizzata comporti la possibile e deliberata esposizione al medesimo agente pericoloso (rif. artt. 266 e 267 D.Lgs. 81/2008). Tali potrebbero essere ad esempio le attività esposte al COVID-19: ambito sanitario (laboratori di analisi, pronto soccorso, reparti malattie infettive), addetti ai controlli effettuati in ambito aeroportuale, forze dell’ordine addette ai controlli in aree oggetto di focolai, ecc. In questi casi il Datore di Lavoro adotta adeguate misure precauzionali, procedure operative per la prevenzione e gestione del rischio, fornitura di adeguati DPI, salubrità degli ambienti di lavoro, ecc. Queste misure sono ovviamente prese in considerazione a valle della valutazione specifica del rischio biologico.
In molti casi però l’attuale emergenza Coronavirus non può essere considerata un rischio professionale. Tantissime attività non sono da considerare a rischio biologico deliberato, e, l’esposizione al COVID-19 dal punto di vista del meccanismo di possibile contaminazione e di valutazione del rischio è analogo al rischio influenzale ed esclusivamente riconducibile alla compresenza di esseri umani sul luogo di lavoro. Pertanto, in questo casi, il rischio COVID-19 non deve essere valutato e tantomeno aggiornato in modo specifico all’interno del DVR. In caso contrario saremmo ugualmente obbligati a valutare e ad aggiornare periodicamente il rischio biologico generico per tutte le tipologie di virus influenzali, il rischio chimico in considerazione dell’andamento dell’inquinamento ambientale, quello connesso al microclima per l’aumento delle temperature, e, magari anche quello da caduta di meteoriti, considerando che proprio ieri (28/02), uno ha attraversato l’Italia, prima di cadere nella vicina Croazia!!!. A parte le battute – fatte esclusivamente per sdrammatizzare e non per scarsa considerazione del problema – l’emergenza Corona Virus è piuttosto da considerare un’emergenza esogena/esterna, su cui bisogna ovviamente attenersi, anche in ambito aziendale, a quanto previsto dalle Autorità sanitarie nazionali e internazionali, effettuando contestualmente un’adeguata e costante informazione.
In caso di rischio biologico NON DELIBERATO (a cui i lavoratori sono esposti sul posto di lavoro come nella loro normale vita privata), bisognerà applicare le misure di prevenzione del Rischio Biologico Generico, adottando in primo luogo comportamenti basati su informazioni corrette. Suggeriamo e auspichiamo che un’attività di informazione e sensibilizzazione venga pertanto effettuata all’interno delle aziende (vd. ad esempio la diffusione dell’opuscolo ministeriale di cui alla nostra news del 24/02), in quanto ciò fa sicuramente parte di un generale dovere del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza dei propri collaboratori. In tal senso, anche il medico competente, che ha precise attribuzioni e compiti in materia di salute dei lavoratori – in considerazione dell’incarico che ex-lege riveste all’interno del SPP aziendale (servizio prevenzione e protezione) – dovrebbe essere considerato un riferimento di primo piano, sull’emergenza in atto.