
Per quanto riguarda la VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche), previste dal DPR 462/01, l’articolo 36 del decreto, prevede l’istituzione della banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici, gestita dall’INAIL.
IN TAL SENSO, IL DATORE DI LAVORO HA L’OBBLIGO DI COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE ALL’INAIL, PER VIA INFORMATICA, IL NOMINATIVO DELL’ORGANISMO CHE HA INCARICATO DI EFFETTUARE LE VERIFICHE.
La finalità è quella di evitare che i datori di lavoro, non assolvano all’obbligo di verifica degli impianti elettrici (attualmente si stima che l’obbligo sia praticamente disatteso dalla maggior parte delle organizzazioni), equiparando tale situazione a quella delle verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione.
Le comunicazioni andranno effettuate tramite il software CIVA di INAIL, che attualmente assolve la funzione di banca dati per le denunce degli impianti- apparecchi di sollevamento ed a pressione.
Art. 36 Informatizzazione INAIL
- Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente: Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe). – 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
- Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
- Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
- Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.