Studio Fabbricatore Srl opera prevalentemente nel settore della sicurezza sul lavoro, offrendo consulenza tecnica completa e qualificata finalizzata all’adeguamento dell’azienda a quanto previsto dalle vigenti normative nazionali. Dalla valutazione di tutti i rischi aziendali, alla progettazione delle misure preventive e protettive, i nostri consulenti affiancano il Datore di lavoro nell’assolvimento dell’obbligo normativo (artt. 17/28/29 D.lgs. 81/2008).
Servizio di analisi e valutazione dei rischi in azienda con consulenza al Datore di Lavoro finalizzata alla stesura del Documento di Valutazione dei rischi (ex art. 28 D. Lgs. 81/2008).
Tutte le aziende che abbiano dei lavoratori in regime di subordinazione devono adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro, predisponendo la valutazione dei rischi, corredata da tutte le relazioni tecniche che vadano a identificare e misurare i rischi specifici ai quali sono esposti i singoli lavoratori (rischi fisici, rischi chimici, rischi biologici, rischi ergonomici, ecc.), nonché le emergenze aziendali e le misure necessarie ad affrontarle.
In caso di MANCATA VALUTAZIONE DEI RISCHI, il datore di lavoro è punibile con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. In base all’allegato 1 del D.Lgs. 81/08 l’inadempimento può portare all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Il nostro servizio di consulenza in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro si realizza attraverso le seguenti attività:
GRATUITO – Durante il quale si prende atto delle necessità dell’azienda e delle informazioni necessarie alla predisposizione di un’offerta e di un progetto di collaborazione personalizzato.
Attività di raccolta dati per la stesura del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI e delle RELAZIONI TECNICHE, effettuati sul luogo di lavoro nel rispetto di quanto previsto dalle normative e dalle linee guida di riferimento.
PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI e consegna al Datore di lavoro e al Servizio Prevenzione e Protezione aziendale, per le necessarie attività di verifica, correzione e integrazione del documento.
INFORMAZIONE e FORMAZIONE sui contenuti del documento di valutazione dei rischi e delle relazioni tecniche per la valutazione dei rischi specifici.
L’AGGIORNAMENTO del Documento di Valutazione del Rischio deve essere effettuato in occasione di variazione dei livelli di rischio e/o dei processi di lavoro, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Nelle ipotesi indicate, il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
Di fatto si consiglia almeno un aggiornamento annuale che il datore di lavoro può far coincidere con la riunione periodica del Servizio Prevenzione e Protezione (ove prevista).