
Anche per gli investimenti in sicurezza sui luoghi di lavoro, entra in vigore il nuovo credito d’imposta che va a sostituire il super e l’iper ammortamento. Possono usufruire del credito d’imposta, gli investimenti destinati ad aziende situate sul territorio nazionale, effettuati entro il 31/12/2020, ovvero entro il 30/06/2021 (a patto che l’ordine sia accettato dal venditore entro il 31/12/2020 e sia stato effettuato entro la stessa data il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione).
(Legge 27 dicembre 2019, n° 160, art. 1 c. 184-197; circolare agenzia entrate 30 marzo 2017, n° 4/E).
Il credito d’imposta è attribuito:
- nella misura del 40% del costo del bene acquistato, per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro e del 20% del costo, per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, per gli investimenti in beni materiali Industria 4.0 (vd. Allegato A legge di bilancio 2017). Tra questi beni rientrano i dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ERGONOMIA e della SICUREZZA DEL POSTO DI LAVORO in logica 4.0:
- BANCHI E POSTAZIONI DI LAVORO DOTATI DI SOLUZIONI ERGONOMICHE in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità). Es. (secondo circolare Agenzia delle Entrate n° 4/E/2017): postazioni di lavoro in cui l’operatore ha a disposizione moduli di trasporto intelligenti (per l’approvvigionamento delle merci), terminali touch screen (con guida intuitiva per l’utente), illuminazione antiabbagliante e personalizzabile della postazione, elementi con braccio a snodo (per l’ottimizzazione ergonomica dello spazio di prelievo), tavoli regolabili elettricamente in altezza.
- SISTEMI PER IL SOLLEVAMENTO/TRASLAZIONE di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature, in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore.
- Dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata. Es.: (secondo circolare Agenzia delle Entrate n° 4/E/2017): dispositivi intelligenti in grado di fornire istruzioni sul lavoro e di visualizzare in real time i dati sul funzionamento di macchine e sulle attività che gli operatori devono svolgere.
- Interfacce uomo – macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore ai fini della sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione e logistica.
- nella misura del 6% del costo del bene acquistato, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per investimenti in beni materiali strumentali diversi dai precedenti (non Industria 4.0). Il beneficio, in particolare, spetta per tutti i macchinari, impianti ed attrezzature rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo. l’utilizzo potrà partire a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti materiali Industria 4.0 (vd circolare Agenzia delle Entrate n° 4/E/2017).
Info dettagliate sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico – sezione “Incentivi per le Imprese”
Ministero Sviluppo Economico – Sezione Incentivi alle imprese