Addetto Emergenza Antincendio – Rischio Basso – Aggiornamento

Corso addetto emergenze antincendio - rischio basso

Descrizione
L’addetto antincendio è, secondo gli articoli 18 e 43 del Decreto legislativo 81/2008, “il lavoratore che ha avuto il compito di mettere in pratica le attività di prevenzione degli incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro, in caso di emergenza e di salvataggio degli altri lavoratori, in coordinamento con i responsabili di primo soccorso”. Responsabile della nomina e della formazione dell’addetto antincendio, è il Datore di Lavoro.
Il corso prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti in materia antincendio e hanno maturato specifica esperienza nella formazione degli addetti della squadra antincendio.
A chi è rivolto
Tutti i lavoratori, dipendenti o equiparati, incaricati di svolgere le mansioni di addetto antincendio in aziende a Rischio Basso.
I macro-settori in cui è presente un livello di Rischio Basso sono: commercio all’ingrosso e al dettaglio, attività artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazioni veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri ecc.), alberghi, ristoranti, immobiliari, informatica, associazioni ricreative, culturali, sportive, servizi domestici, organismi territoriali.
Riferimenti Legislativi
Artt. 18 e 43 D.Lgs. 81/08 e D.M. 10/03/98
Programma
La formazione di aggiornamento prevede esercitazioni pratiche, nello specifico:
• presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli estintori portatili
• istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica
Durata: 2 ore
Risultati
Al termine del corso sarà effettuata una simulazione di pronto intervento e ogni partecipante sarà sottoposto ad un test di apprendimento. A seguito di questo, verrà consegnato l’attestato di partecipazione e avvenuto aggiornamento.
Sanzioni
Si ricorda che la sanzione per l’inadempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) consiste:
• nell’arresto da quattro a otto mesi del datore di lavoro/ dirigente
• nell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro (violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera l)
Tali sanzioni si riferiscono a ciascun lavoratore interessato e quindi l’eventuale importo sanzionatorio va moltiplicato per il numero dei lavoratori non informati/formati/addestrati.
Come previsto dal D.L. 76/13, dal 01/07/13 le sanzioni previste dal D. Lgs. 81/08 sono state aumentate del 9,6% e potranno subire successivi ulteriori aumenti sulla base di rivalutazione quinquennale effettuata dalla Direzione Generale per l’attività Ispettiva del Ministero del Lavoro.


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